ALLEGATO “A”

Statuto di associazione

Art. l Costituzione E’ costituita l’associazione Ente del Terzo Settore APS: Ricreativa, Culturale denominata “CRAL CITTA’ GIUDIZIARIA ROMA”. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/2000 del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia

Art. 2 Sede L’associazione ha sede in Roma (RM), Via Del Golametto n. 11

Art. 3 Durata L’associazione ha una durata ha tempo indeterminato

Art. 4 Oggetto sociale L’associazione è apolitica e non prosegue fini di lucro, OPERA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO e si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

  1. Promuovere e realizzare iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, di carattere sportivo, ricreativo, culturale, artistico e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati, iniziative sportive per l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalle federazione Italiana -Lega Nazionali Dilettanti. L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi, per tale si impegnerà ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale. c) Promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci, d) Promuovere incontri di gruppo finalizzati al benessere psicofisico dei partecipanti. Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:

  1. svolgere attività culturali, sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
  2. svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell'Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati;
  3. Organizzare incontri, corsi di formazione, e meeting sulla terapia di gruppo ed altre tematiche legate alla psicoterapia:

Nell’ individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci. Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali. Acconsente ad associarsi, con Associazioni sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali L’associazione potrà accedere, ove lo ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. SOCI

Art. 5 Categorie di soci I soci si distinguono in: - SOCI FONDATORI: rivestono la qualifica di soci fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell’associazione. Ogni Fondatore partecipa alla vita democratica dell’Associazione ed ha obbligo di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi - SOCI DIPENDENTI: rivestono la qualifica di soci dipendenti tutti i soci dipendenti del Ministero della Giustizia o pensionati già dipendenti del predetto Ministero, nonché i Magistrati Ordinari appartenenti all’Ordine Giudiziario che versano la quota contributiva con trattenuta mensile sulla partita di stipendio o di pensione. Gli appartenenti a detta categoria, su proposta di almeno 2/3 del Consiglio direttivo e successiva delibera dell’assemblea ordinaria assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, per meriti conseguiti nell’esercizio dell’attività associativa, possono mutare la loro qualificazione in soci Fondatori assumendone ogni onere e diritto. - SOCI ESTERNI: possono essere soci del CRAL tutti coloro che condividendone gli scopi sociali ne fanno richiesta versando la propria quota associativa in unica soluzione ogni anno. - SOCI SOSTENITORI: rivestono tale qualifica le persone fisiche non dipendenti o pensionati del Ministero della Giustizia nonché le persone giuridiche, che effettuano conferimenti patrimoniali, anche pari alla misura della quota associativa, per il raggiungimento degli scopi sociali. - SOCI ONORARI: rivestono la qualifica di soci onorari le persone fisiche e/o giuridiche che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi associativi. Non sono tenuti al versamento della relativa quota associativa L’eventuale versamento della quota associativa e/o ulteriori contributi non costituisce automatico riconoscimento di una diversa categoria, bensì la sola applicazione del successivo art.6 comma 3, lett. A) e b). I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei relativi servizi con il pagamento, ad eccezione degli onorari, della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento. Tutti i soci confermati, in ragione della categoria alla quale faranno riferimento, hanno uguali diritti e doveri confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci fondatori e quelli dipendenti maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari ordinarie come l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere, nonché per quelle di carattere straordinario I soci esterni e quelli onorari non hanno diritto di voto non possono partecipare alle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Art.6 Iscrizione Soci – Requisiti - Diritti dei Soci. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio, previa verifica dei requisiti afferenti alle diverse categorie di inquadramento e di onorabilità (tali vengono richiesti segnatamente per i soci esterni, i soci sostenitori ed i soci onorari, stante il fatto per cui i Soci Fondatori ed i Soci Dipendenti tale verifica si intende eseguita dall’amministrazione pubblica di appartenenza nonché dal relativo ordine professionale di riferimento), avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L’Approvazione dell’iscrizione dei soci comporta, l’appartenenza di questi ultimi all’Associazione ed implica da parte loro l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate degli organi-competenti in attuazione dello stesso, nonché il materiale versamento della quota associativa che dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla notifica della notizia dell’avvenuta iscrizione. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

  1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal CRALCITTAGIUDIZIARIAROMA;
  2. partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.
  3. I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché, solo per le categorie di soci a cui è attribuito, di intervenire, trascorso un anno dall’iscrizione, con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 7 Doveri dei Soci I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 8 Durata della qualifica di socio – Recesso dei Soci E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 9. Il socio che intenda recedere dall’Associazione, deve presentarne relativa istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo il quale a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

Art. 9 Espulsione e Radiazione dei Soci I soci sono espulsi o radiati peri seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; '
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono determinate con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda motivata, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente statuto. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 Gli organi dell’associazione Sono Organi dell’associazione: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - Presidente del Consiglio Direttivo - Organo di Revisione legale dei conti

Art. 11 Assemblea dei Soci L'assemblea dei soci è composta da tutti gli associati appartenenti alle categorie dei soci fondatori e dipendenti. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero almeno otto giorni prima dalla convocazione a mezzo e-mail e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. I soci aventi diritto a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria, possono essere destinatari di una sola delega da parte di un unico socio appartenente alla medesima categoria. Il Presidente del Consiglio direttivo non può essere destinatario di deleghe rappresentative. Non sono ammessi alla partecipazione assembleare i soci che non risultano in regola con gli adempimenti di cui all’art. 7 del presente Statuto, nonché i soci per i quali vengano verificate eventuali sopravvenute cause di esclusione di cui all’art. 9.

Art. 12 Assemblea Ordinaria L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo il quale la presiede e nomina a sua volta, fra i soci presenti, un segretario verbalizzante. L’assemblea ordinaria inoltre: approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, elegge il consiglio direttivo, approva i regolamenti interni disciplinanti la vita associativa ed i regolamenti disciplinanti il funzionamento del Consiglio direttivo. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 13 Assemblea Straordinaria L’assemblea straordinaria dei soci, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12 il quale la presiede e nomina fra i soci un segretario verbalizzante. La stessa viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati, nonché per la modifica del presente Statuto e per lo scioglimento dell’associazione stessa.

Art. 14 Funzionamento dell’Assemblea: Quorum Costitutivi e Delibere In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Qualora l’assemblea non raggiunga il quorum costitutivo sopra descritto, sarà prevista una seconda convocazione in cui la stessa si riterrà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le relative delibere saranno validamente assunte, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei presenti, la seconda convocazione può avere luogo il giorno successivo dalla prima convocazione.

Art. 15 Votazioni Assembleari Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all’art. 2352, secondo comma, del codice civile.

Art.16 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per cinque anni. Almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio direttivo deve essere scelto tra i soci fondatori. Ogni socio può proporre un solo candidato. I membri del consiglio sono rieleggibili. Ogni membro dura in carica cinque anni. Il primo Consiglio, anche in deroga ai criteri suindicati, viene nominato nell’atto costitutivo in cui vengono altresì conferite le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario dell’associazione e può essere integrato volta a volta per garantire la definitiva composizione sopra riportata. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 17 Funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, nonché per tutte le materie che il presente Statuto gli affida. Lo stesso è sempre presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18 Compiti e Funzioni del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo: — redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale; - delibera circa l’ammissione, la Sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; — determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19 Presidente del Consiglio Direttivo Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Ad Egli vengono affidati i compiti presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione. In caso di assenza o di impedimento dei presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Art. 20 Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato, nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

PATRIMONIO DELL’ASSOZIAZIONE – ESERCIZIO – RENDICONTO CONSUNTIVO Art. 20 Patrimonio dell’associazione Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all‘associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.